In data  26/05/2022 si sono riuniti i sigg. Primerano Francesco – Colao Antonio – Riccelli Antonio – Alfieri Paolo – Procopio Carmela – Parrò Stella – Giordano Giuseppe – Chiricò Lorenzo Antonio – Primo Francesco – Zangari Katia – Manfreda Rosanna – Pugliese Luciana – Biamonte Angela – Critelli Rosario – Manfreda Eleonora – Pettinato Domenico – Caruso Maria Faustina – Zangari Pasquale –  De Salazar Filippo , costituendo la  seguente Associazione:

SIMERI NEL MONDO  A.P.S.

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Simeri nel mondo”, di seguito denominata “Associazione”, con sede in Simeri Crichi alla Via Grecia, n.8.
La denominazione sociale dell’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole “Associazione di promozione sociale” o con l’acronimo “APS” e diventerà “SIMERI NEL MONDO APS”.
L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell’Associazione è illimitata.
La sede dell’Associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART.2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
ecc.(vedi art. 5 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.) .
In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l’Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
1) Costituire un ponte ideale di collegamento tra gli associati residenti a Simeri, il Comune di Simeri Crichi, i Simeresi emigrati nel mondo e i loro discendenti che, pur essendo cittadini dei Paesi dove sono nati e cresciuti, avvertono l’esigenza di recuperare il senso delle loro radici attraverso un riferimento culturale con la terra d’origine dei propri avi.
2) Favorire l’incontro e la conoscenza con gli altri emigrati e loro discendenti sparsi nel resto del mondo.
3) Contribuire al recupero ed alla valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e monumentale di Simeri.
4) Promuovere il recupero del patrimonio edilizio del borgo anche al fine di poterlo utilizzare come albergo diffuso.
5) Promuovere occasioni di incontro tra gli emigrati ovunque, ma soprattutto nel borgo di Simeri.
Tali obiettivi potranno essere realizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative: In particolare, l’Associazione, proponendosi di agire per il recupero dell’immenso patrimonio storico e culturale che storicamente appartiene al borgo di Simeri, promuoverà , convegni, dibattiti, organizzazione di attività culturali, visite, soggiorni, incontri, itinerari specializzati, escursioni, turismo, vacanze studio e tutto quello che si renda necessario per recuperare e far conoscere e rendere fruibili i tanti monumenti che si trovano sul territorio.
L’Associazione intende, inoltre:

  •  Promuovere il recupero, coinvolgendo i proprietari delle tante case in disuso e che formano l’agglomerato urbano di Simeri, per favorire un turismo di nicchia, rendendo partecipi anche i giovani del Comune che vogliono approfondire la conoscenza della storia di Simeri e renderla nota attraverso pubblicazioni, visite guidate, convegni ed altro;
  •  Occuparsi della pulizia e della bonifica di sentieri e zone di interesse turistico e naturalistico;
  • Mettere in atto tutte le iniziative che possano favorire la realizzazione degli scopi prefissati.

L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
ART.3  – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4)  rendite patrimoniali;
5) proventi da attività di raccolta fondi;
6) attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART.4 – BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 – I SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti .
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
ART.6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci.
Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
3) a versare l’eventuale quota associativa;
Tutti i soci hanno diritto:

  •  a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione,
  •  a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  •  ad accedere alle cariche associative;
  •  a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 – I VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART.9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:

  •  l’Assemblea dei soci
  •  il Comitato Direttivo
  •  il Presidente

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
E’ prevista la possibilità di tenere le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
ART.10 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:

  •  approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
  •  elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
  •  delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.
In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale e trascritte nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART.11 – COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è formato da minimo 5 e massimo 9 componenti compreso il presidente, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  •  curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  •  formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  •  predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l’eventuale bilancio sociale;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
  •  curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  •  provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci;
  •  Eleggere al proprio interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.
Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.12 -IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.13 – SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.